Le Camere di Commercio sono " enti autonomi di diritto pubblico" cioè istituzioni a pieno titolo, segmenti della Pubblica Amministrazione con competenze promozionali, amministrative e di supporto della comunità degli affari.
La loro funzione principe concerne lo sviluppo dell'interesse generale del sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso una sintesi che concilia le esigenze dei principali settori, rappresentati nelle Camere dalle associazioni di categoria.
I più importanti campi di intervento delle Camere sono quelli dell'internazionalizzazione, della formazione, dell'innovazione tecnologica, della certificazione di qualità, dell'arbitrato e dello sviluppo di servizi avanzati alle imprese, specialmente piccole e medie. Per raggiungere questi obiettivi le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali, come hanno già fatto numerose Camere per gestire o erogare servizi specifici con modalità particolarmente snelle.
L'attività più significativa è però costituita dal " Registro delle imprese" , che, per effetto della legge di riordino delle Camere di Commercio approvata dal Governo nel dicembre 1993, sostituisce il " Registro delle Ditte" e rende unica la funzione di " anagrafe" delle imprese, fino a oggi condivisa dalle stesse Camere con le Cancellerie commerciali dei Tribunali.
Come per la collettività dei cittadini, " l'anagrafe" delle imprese rappresenta uno strumento di riconoscibilità, di trasparenza e di governo.
Il Sistema camerale italiano mette a disposizione del mondo delle imprese una rete di 102 Camere di Commercio articolate su base provinciale, 19 Unioni Regionali e 18 Centri Estero, una Unioncamere nazionale e numerose agenzie specializzate nazionali.
ORGANI
Ogni Camera di Commercio è dotata dei seguenti organi:
- un Consiglio, composto da un numero di consiglieri variabile da 20 a 30 e rappresentativi di tutti i settori dell'economia provinciale, cui vanno aggiunti 2 rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori.. Al Consiglio spettano i poteri generali di indirizzo politico-amministrativo dell'ente;
- una Giunta, organo esecutivo dell'ente, composta da un numero di membri variabile da un minimo non inferiore a 5 e non superiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio. Compito della Giunta è l'attuazione delle linee programmatiche fissate dal Consiglio, attraverso un'attività progettuale, propositiva e realizzativa. Nelle Camere di Commercio, a differenza degli enti territoriali, i membri della Giunta non hanno delega per materie (referato), ossia non sono preposti funzionalmente a singoli settori della struttura amministrativa;
- un Presidente, eletto dal Consiglio, cui spetta la legale rappresentanza dell'ente, oltre al compito di convocare e presiedere Giunta e Consiglio;
- un Segretario generale con funzione di gestione operativa.
I primi tre organi hanno una durata di cinque anni. A questi organi descritti se ne aggiunge un altro di controllo e di verifica della corretta gestione economico-finanziaria e della regolarità contabile: è il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
Gli organi governativi delle Camere di Commercio rappresentano tutte le imprese della provincia. Il Consiglio ha potere di indirizzo politico e nomina il Presidente e i membri della Giunta. La funzione di gestione operativa è invece appannaggio del Segretario Generale, mentre il controllo tecnico-economico è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.
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