Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016 è possibile utilizzare tre forme di accesso agli atti ed alle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione:
- Accesso documentale, è il tradizionale accesso agli atti, previsto dall'art.22 della legge 241/90, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
- Accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria.
- Accesso generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con deliberazione n.29 del19 dicembre 2019, il Consiglio camerale ha ritenuto opportuno unificare in un unico regolamento la disciplina delle diverse forme di accesso (documentale, civico e generalizzato), al fine di evitare incoerenze e sovrapposizioni, fornire un quadro organico e coordinato della materia, e soprattutto evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.