Nell'ambito dei tradizionali compiti della Camera di Commercio rientrano sia l'accertamento di nuovi usi che la revisione di quelli già esistenti. Gli Enti camerali hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi locali “della provincia e dei comuni” connessi alle attività economiche e commerciali, come previsto originariamente dalla Legge 20 marzo 1910 n.121 e successivamente confermato dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Questa attribuzione, in merito alla quale le Camere di Commercio hanno quindi una consolidata esperienza, si ricollega alle stesse finalità di accertamento delle regole di equità contrattuale che oggi si intendono perseguire attraverso la repressione di clausole a danno delle parti contrattualmente più deboli e non giustificate dall'equilibrio degli interessi regolati dal contratto, così come peraltro previsto dalle nuove funzioni attribuite dalla Legge n. 580/1993, come successivamente modificata dal D.Lgs. 23/2010 di riforma degli Enti camerali.
Gli usi - denominati anche consuetudini - sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante osservato per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad un obbligo giuridico. L'uso non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem".
Nel nostro ordinamento giuridico, gli usi, come previsto dall’art. 1 delle preleggi, rappresentano una fonte di diritto di terzo grado, dopo le leggi ed i regolamenti, rispettivamente di primo e secondo grado.
Nelle materie regolate dalle leggi o dai regolamenti, essi hanno una funzione sussidiaria, in quanto, a norma dell’art.8 delle preleggi, hanno efficacia solo in quanto siano espressamente richiamati dalle leggi e dai regolamenti stessi (c.d. uso "secundum legem"); costituiscono invece fonte autonoma di diritto nelle altre materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem").
L’art.9 delle preleggi dispone poi che gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.