Mediatori Marittimi

Descrizione

I mediatori marittimi sono quei soggetti che esercitano professionalmente l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 478/1968 e successive modificazioni.

Requisiti

I requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo sono disciplinati dalla legge n. 478/1968 e successive modificazioni.

Chiunque voglia iniziare l'attività di mediatore marittimo come impresa individuale deve possedere:

 

Requisiti di carattere generale e professionale

 

  • aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
  • aver sostenuto un esame volto ad accertare il requisito professionale. Per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo, sezione ordinaria dell' ex ruolo, è previsto un esame orale. Gli argomenti sono indicati dall’art. 10 del D.P.R. 66/1973.

in alternativa:

 

  • iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale (a norma dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività);
  • oppure essere iscritto nella apposita sezione R.E.A.

 

Requisiti morali

 

  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
  • non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Requisiti finanziari

 

  • L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23 per l’esercizio dell'attività di cui alla sezione ordinaria dell'ex ruolo. La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

 

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto (preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività (art. 4 del D.M. 26.10.2011).

 

Nel caso di Società, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali) per svolgere l'attività di mediazione marittima.

 

Incompatibilità

L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Esami

A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011, gli esami continuano ad aver luogo presso la CCIAA in cui era istituito il ruolo.

Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l’attività entro cinque anni dalla data dell’esame.

Inizio attività/Cessazione

Le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare a svolgere l'attività di mediatore marittimo presentano telematicamente all'ufficio del Registro delle imprese apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Le comunicazioni al Registro delle Imprese e al R.E.A. vanno effettuate solo per via telematica, attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), per la quale è necessaria la firma digitale.

I soggetti (persone fisiche) che cessano di esercitare l'attività di mediatore marittimo all'interno di un'impresa possono richiedere, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA in modalità telematica al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività di mediatore marittimo.

Tessera

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese rilascia una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al modello di cui all'allegato C del predetto decreto, a tutti i soggetti che esercitano l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla Legge 12 marzo 1968, n. 478.

La tessera può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, preposto ecc.) svolgono attività di mediatore marittimo per conto di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria.

La tessera deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di iscrizione al Registro delle Imprese, ha una durata biennale e riporta la data di scadenza. Alla scadenza dei due anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera restituendo contestualmente la tessera in scadenza.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediatore marittimo, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'ufficio del registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

La tessera non può essere rilasciata a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale.

In caso di nuovi avvii dell’attività di mediatore marittimo, la tessera può essere richiesta contestualmente alla presentazione, con le modalità della Comunicazione Unica di Impresa, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

Per i soggetti che svolgono l'attività per conto di imprese già iscritte al Registro delle Imprese, la richiesta avviene tramite la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta del tesserino di riconoscimento (modello I2 per le imprese individuali, modello S5 per le società) compilata esclusivamente nel riquadro note, all'interno del quale dovrà essere evidenziato che la pratica è presenta al fine del rilascio della tessera personale.

Il costo della tessera è di Euro 25,00 per diritti di segreteria ed Euro 16,00 per imposta di bollo che viene assolta virtualmente. Entrambi gli importi saranno addebitati al richiedente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

L'Ufficio camerale preposto, tramite comunicazione trasmessa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa, comunica all'interessato il giorno a partire dal quale la tessera è disponibile per il ritiro. La consegna della tessera avverrà presso gli uffici camerali negli orari che verranno indicati nel messaggio PEC .

La consegna della tessera potrà essere effettuata esclusivamente in presenza dell'interessato che sarà tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della sua identificazione da parte del personale camerale.

Si precisa che la tessera viene stampata da Infocamere e che il tempo di lavorazione è di circa10 giorni lavorativi oltre ai tempi di invio postale alla Camera di Commercio.

 

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020