Nel caso di violazione del pagamento del diritto annuale l'impresa può avvalersi, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, del "Ravvedimento operoso".
Il Ravvedimento operoso prevede il pagamento di una sanzione ridotta, salvo che la violazione non sia stata già constatata o non siano avvenute altre attività di accertamento portate a conoscenza formale dell'interessato. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del diritto annuale o della differenza dovuta, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal termine di scadenza (commissione violazione) al giorno del pagamento.
Il DM 27/01/2005 n. 54 prevede due misure di sanzioni a seconda che il pagamento venga effettuato nei trenta giorni dalla violazione (Ravvedimento Breve) o entro un anno dalla violazione (Ravvedimento Lungo).
Le misure della sanzione ridotta sono le seguenti:
- 3,75% per ravvedimenti entro i 30 giorni dalla scadenza (Ravvedimento Breve)
- 6% per ravvedimenti entro un anno (Ravvedimento Lungo).
Il tasso di interesse legale, per il calcolo degli interessi moratori (dalla data di scadenza alla data di pagamento), dal 1° gennaio 2023, è del 5% (Decreto M.E.F. 13.12.2022).
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato al 2,5% (Decreto M.E.F. 29.11.2023).
Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati cumulativamente su modello F24 compilando la sezione IMU ed altri tributi locali, (cod. ente AR) utilizzando i seguenti codici:
- cod. 3850 per il diritto annuale (indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto)
- cod. 3851 per gli interessi per omesso o tardivo versamento (indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto)
- cod. 3852 per sanzione per omesso o tardivo versamento (indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto).
Avvertenza: per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24 con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice "8911".
Per il calcolo del diritto e dell’eventuale ravvedimento operoso è possibile utilizzare la procedura messa gratuitamente a disposizione dal sistema camerale CALCOLO DIRITTO ANNUALE